E' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale un
nuovo Regolamento del Ministero dell’Ambiente che disciplina la cessazione della qualifica di Rifiuto (End of Waste) del granulato di
conglomerato bituminoso (fresato d’asfalto), a livello nazionale. Il
Ministero dell’Ambiente, in conformità al comma 2, dell’Articolo 184-ter
del D.Lgs. n. 152/2006, ha predisposto un Decreto in assenza di
un’apposita disciplina comunitaria per la qualificazione di un rifiuto
come End of Waste: pertanto il citato D.M. individua i criteri previsti
affinché il fresato di asfalto possa raggiungere la qualifica di EoW. Si
evidenzia che è la prima volta che il Ministero dell’Ambiente emana un Regolamento ai sensi del citato comma 2, dell’Articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Va detto che il regolamento ricalca molto lo schema dei regolamenti EoW UE in vigore, ossia è piuttosto stringato e relativamente chiaro, cosa che per il legislatore italiano è tutt'altro che scontato, per cui la cosa non può che darci un po' di coraggio in un paese di soffocante burocrazia come il nostro.
Tornando al decreto in arrivo, questo
è formato da 17 articoli, e 3 allegati, e stabilisce i
criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di
conglomerato bituminoso, derivanti dalle operazioni di fresatura degli
strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso o dalla
frantumazione dei blocchi e delle lastre provenienti da pavimentazioni
realizzate in conglomerato bituminoso, cessano di essere qualificate
come rifiuto. Seguendo lo stesso schema logico dei Regolamenti europei
EoW,
anche il D.M. in oggetto prevede che il fresato di conglomerato
bituminoso cessi di essere qualificato come rifiuto, con l’emissione
della Dichiarazione di Conformità. La Dichiarazione si
ottiene, similmente all’impostazione dei Regolamenti UE, quando il lotto
di granulato di conglomerato bituminoso subisce specifiche tecniche di
trattamento di cui all’Allegato 2 del DM ed è soggetto alle verifiche
dell’Allegato 1. Il D.M. – ricalcando l’impianto dei
predetti Regolamenti - prevede il granulato di conglomerato qualificato
come End of Waste bituminoso sia prodotto esclusivamente in Impianti di
Recupero Autorizzati che abbiano ottenuto l’apposito Attestato per il
Sistema di Gestione della Qualità rilasciato da un Ente Accreditato.
L'emissione di tale regolamento consentirà di recuperare gli scarti d'asfalto, CER (Codice Europeo Rifiuto) 17 03 02, che non vengano impiegati subito nel cantiere di produzione, permettendo una gestione ottimizzata e una riduzione dello smaltimento di tali materiali, con un ovvio risparmio di materia vergine. Due sono le norme UNI di riferimento a secondo del destino di recupero :
- UNI EN 13108-8 se l'obbiettivo è nuovo conglomerato bituminoso;
- UNI EN 13242, se il destino è la produzione di aggregati riciclati legati e non.
Requisito fondamentale è il rispetto per vari parametri delle concentrazioni soglia di cui al D.LGS 152/2006 Allegato 5 parte 4 Tab. 1 colonna B - cosa che mi lascia una po' perplesso, poiché di fatto si ragiona come se il materiale fosse una terra da scavo.
In ogni caso è il primo regolamento EoW italiano, dobbiamo festeggiarlo, speriamo ne seguano altri.
In ogni caso è il primo regolamento EoW italiano, dobbiamo festeggiarlo, speriamo ne seguano altri.